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Credito di imposta per le nuove iniziative produttivePer le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997, localizzate nelle "aree depresse" del territorio nazionale di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l’anno d’inizio di attività e per i due successivi, (cinque per le attività intraprese nei territori compresi nell’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88), un credito di imposta nella seguente misura:
• 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e 50 per cento dell’imposta locale sui redditi, riferibili proporzionalmente al reddito di impresa, nonché 50 per cento dell’imposta sul patrimonio netto dell’anno cui compete;
• 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete.
Detto credito non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni ed è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte.
Il beneficio spetta anche alle persone fisiche che determinano forfetariamente il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni, ai sensi dell’art. 3, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 32 del 1995, si intendono per aree depresse:
• quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europee, ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b;
• quelle eleggibili sulla base delle analoghe caratteristiche;
• quelle rientranti nelle fattispecie dell’art. 92, par. 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione dell’Unione Europea. Dette aree e i comuni che ricadono nelle zone obiettivi 1, 2 e 5b e quelle rientranti nelle fattispecie dell’art. 92, par. 3, lett. c), del Trattato di Roma sono elencate nell’allegato 6 al decreto del Ministero dell’industria del 25 settembre 1996. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, avente il fine di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni (intese in senso lato economico-territoriale, non in quello ordinamentale-politico dello Stato membro), il cui sviluppo è in ritardo, le disposizioni agevolative si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
Le agevolazioni suddette si applicano ai soggetti che:
• avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; deve trattarsi, cioè, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età all’atto della presentazione della dichiarazione d’inizio di attività;
• indipendentemente dall’età e dall’eventuale svolgimento di precedente attività, fruiscono del trattamento d’integrazione salariale il giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, se non sono in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
• sono disoccupati ai sensi dell’art. 25, comma 5, lettere a) e b) della L. 23 luglio 1991, n. 223, indipendentemente dall’età e dall’eventuale svolgimento di precedente attività; si tratta dei lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti e, inoltre, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 223 del 1991. Il requisito dell’iscrizione nelle liste di collocamento e di mobilità deve sussistere fino al giorno anteriore a quello di presentazione della dichiarazione di inizio dell’attività ai fini Iva;
• sono portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104;
• iniziano un’attività nel campo dell’efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla L. 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici, per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
Si precisa che il credito spetta anche con riferimento alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell’art. 5 del Tuir e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali forme abbiano tutti i requisiti sopra elencati. Per questi soggetti il credito è elevato a 7 milioni. L’importo non utilizzato della società di cui all’art. 5 è attribuito in misura non eccedente lire 5 milioni ai soci o associati in quote proporzionali alle loro partecipazioni agli utili. Per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
Si precisa che il beneficio in questione spetta, indipendentemente dai parametri dimensionali dell’attività (costo complessivo dei beni materiali strumentali, volume d’affari).
Poiché il credito di imposta di cui trattasi è riferito alle iniziative produttive, si deve intendere esclusa dal beneficio ogni forma di subentro o rilevazione di attività d’impresa o artistiche e professionali già avviate.
Il credito di imposta si determina nella seguente misura:
1) esercizio d’impresa (quadri RF e RG)
• 50 per cento dell’Irpef riferibile proporzionalmente al reddito di impresa dell’anno cui compete, nonché 50 per cento dell’Ilor riferibile al reddito di impresa stesso e dell’imposta sul patrimonio netto per lo stesso anno.
Lo schema di calcolo per la determinazione dei crediti d’imposta da indicare nei righi RN15, RO5 e RK13 è il seguente:
A) Irpef:
Reddito d’impresa (rigo RF43 o RG31)
------------------------------------------------- x Imposta netta x 0,5
Reddito imponibile
B) Ilor:
[Reddito d’impresa (rigo RF61 o RG43) – Deduzioni Ilor] x 0,162 x 0,5
C) Imposta patrimoniale:
Se il totale degli importi A, B e C è non superiore a lire 5.000.000, i singoli importi devono essere riportati rispettivamente nei righi RN15 (Irpef), RO5 (Ilor) e RK13 (imposta sul patrimonio netto).
Se il totale è superiore a lire 5.000.000, tale importo va ripartito in misura proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i singoli importi A, B e C e il loro importo complessivo.
Ad esempio per determinare l’importo da riportare nel rigo RN15 deve essere eseguito il seguente calcolo:
5.000.000
---------------- x A
(A+B+C)
2) esercizio di arti e professioni (quadro RE, sez. 1-A o sez. 1-B)
• 50 per cento dell’Irpef, riferibile proporzionalmente al reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Lo schema di calcolo per la determinazione del credito d’imposta da indicare nel rigo RN15 è il seguente:
Reddito da attività artistiche o professionali
(rigo RE22 o RE24)
-------------------------------------- x Imposta netta x 0,5
Reddito imponibile
Nel rigo RN15 deve essere riportato il minore fra il risultato della descritta operazione e lire 5.000.000.
3) partecipazione in società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR nonché in aziende coniugali non gestite in forma societaria (quadro RH)
In tal caso l’importo di lire 7 milioni riconosciuto alla società o associazione o azienda coniugale va ripartito tra i soci o associati o coniugi in misura proporzionale alle quote di partecipazione, ma comunque in misura non eccedente lire 5 milioni per ciascun socio o associato o coniuge.
Si precisa che il suddetto importo da ripartire va assunto al netto di quello già utilizzato per il versamento dell’Ilor e dell’imposta patrimoniale.
Pertanto, nel caso in cui la società abbia utilizzato il credito d’imposta, ad esempio, per il versamento dell’imposta patrimoniale di lire 1.000.000, l’importo restante, pari a lire 6.000.000, può essere attribuito ai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.
Ipotizzando tre soci con quote uguali, l’importo attribuito a ciascuno dei soci è di lire 2.000.000. Questo importo può essere utilizzato da ciascun socio per il versamento dell’Irpef riferibile al reddito attribuito dalla predetta società:
Imposta netta (rigo RN14) x reddito derivante
dalla partecipazione nella predetta società
---------------------------------------------------------- x 0,5
Reddito imponibile
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